| Società per azioni
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato a una pena che prevede l'interdizione dai pubblici uffici, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco .
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il col...leggi
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