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Costituzione delle società per azioni...leggi l'articolo per esteso

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (c.c.2343 e seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (c.c.2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Per procedere alla costituzione della società è necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
I tre decimi depositati presso un istituto di credito non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti d...leggi l'articolo per esteso

 

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