| TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI
CAPO I
Disposizioni generali per le società soggette a registrazione
Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (c.c.2640):
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti (c.c.2433, 2632);
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza ...leggi
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