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| Società per azioni - Disposizioni generali (articoli del Codice civile)...leggi l'articolo per esteso |
| SEZIONE I Disposizioni generali Art. 2325 Nozione Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (c.c.2346 e seguenti). Art. 2326 Denominazione sociale La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni (c.c.2564, 2567). Art. 2327 Ammontare minimo del capitale La società per azioni deve costituirsi (c.c.2445) con un capitale non inferiore a 200 milioni di lire (disp. di att.al c.c. 215). Art. 2328 Atto costitutivo La società deve costituirsi per atto pubblico (c.c.2643, 2699, 2725). L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore (c.c.2355); 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (c.c.2343 e seguenti); 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (c.c.2433); 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori (c.c.2337, 2431); 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (c.c.2383); 10) il numero dei componenti il collegio sindacale (c.c.2397 e seguenti); 11) la durata della società; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzio...leggi l'articolo per esteso |
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