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SEZIONE XI
Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La societą per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilitą di conseguirlo;
3) per l'impossibilitą di funzionamento o per la continuata inattivitą dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (c.c.2327), salvo quanto č disposto dall'art. 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La societą si scioglie inoltre per provvedimento dell'autoritą governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societą ha per oggetto un'attivitą commerciale (c.c.2195, 2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si č verificato un fatto che determina lo scioglimento della societą, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilitą illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della societą deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma, mod. dalla legge 24.11.2000 n. 340
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societą per ...leggi
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