| CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (disp. di att.al c.c 216) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata (c.c.2564 e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di lire (c.c.2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (c.c.2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale (c.c.2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (c.c.2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indi...leggi
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