| L'amministratore delle società è colui al quale è delegata gran parte della rappresentanza verso i terzi.
Il Codice Civile distingue i diritte i doveri degli amministratori in funzione dei vari tipi di società:
Società semplice
L'amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio, ma ciascuno degli altri soci può opporsi alle operazioni. In caso di disaccordo decide la maggioranza calcolata secondo le quote di divisione degli utili.
E' possibile attribuire a più soci l'amministrazione congiunta. In tal caso, i soci amministratori decidono all'unanimità. Se si è convenuto che le decisioni possano essere prese a maggioranza, questa si calcola secondo le quote di divisioni degli utili.
L'amministratore nominato con il contratto sociale non può essere revocato senza giusta causa. L'amministratore nominato con atto separate è revocabile secondo le norme del mandato.
Società in nome collettivo
Gli amministratori compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatti salvi gli eventuali limiti dell'atto costitutivo e della procura.
I limiti posti all'operato degli amministratori sono opponibili ai terzi solo se iscritti al registro delle imprese o se i terzi ne erano a conoscenza.
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio del registro le loro firme autografe entro quindici giorni dalla nomina.
Società in accomandita semplice
Per la nomina e per la revoca degli amministratori nominati con atto separato sono necessari il consenso dei soci accomandatari e della maggioranza, secondo il capitale sottoscritto, dei soci accomandanti.
Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
L'amministrazione può essere affidata anche ai non soci. In caso di pluralità di amministratori si parla di consiglio di amministrazione, tra essi l'assemblea o lo ste...leggi
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