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L'art. 7 del D.Lgs. n. 213 modificato dall' art. 2 del D.Lgs. 15 .6.1999 n. 206 attribuisce anche all'organo amministrativo, oltre logicamente ai soci in assemblea straordinaria, il potere di deliberare la conversione del capitale sociale dalla lira all'EURO, inoltre il cosiddetto DdL dei 100 giorni, prevede ulteriori semplificazioni in merito alle delibere che non risultino essere ricevute dal notaio.
L'art. 4 del citato D.Lgs 213 ha introdotto una nuova formulazione del codice civile, in particolare ha previsto:
· il minimo del capitale sociale di una S.p.A. non può essere inferiore ad EURO 100.000 (ora pari a Lit. 200.000.000). Ogni azione non può essere di valore inferiore ad 1 EURO
· il minimo del capitale sociale di una S.r.l. non può essere inferiore ad EURO 10.000 (ora pari a Lit. 20.000.000)
Le quote di una S.r.l. devono essere di valore minimo di 1 EURO, (ora pari a Lit. 1.000) e devono avere un valore pari o multiplo di EURO
In questo stadio provvederemo ad illustrare le procedure semplificate per la conversione del capitale sociale in EURO tenendo conto anche della legge dei "100 giorni".
CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLE S.p.A.
La conversione può essere deliberata dall'organo amministrativo, anche in caso di amministratore unico e la delibera deve essere regolarmente trascritta.
La conversione in Euro avviene per ogni singola azione applicando il cambio di Lit. 1936,27 per ogni Euro, arrotondando al centesimo di EURO più prossimo, si ha pertanto la seguente esemplificazione:
Capitale sociale Lit. 300.000.000 diviso in n° 100.000 azioni da Lit. 3.000 cadauna;
Lit. 3.000 è pari ad EURO 1,5493706 arrotondato per eccesso ad EURO 1,55
capitale sociale in EURO: n° az. 100.000 X 1,55 = EURO 155.000,00
EURO 155.000,00 x Lit. 1936.27 = Lit. 300.121.850
capitale sociale attuale Lit. 300.000.000
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