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La riforma del diritto societario: D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61...leggi l'articolo per esteso

Arriviamo, dunque al D. lgs 61/2002, che apporta importanti modifiche in particolare al reato di falso in bilancio e alla bancarotta societaria e introduce nuove fattispecie rispetto a quelle già esistenti nella disciplina codicistica.
L'art. 4 del decreto prevede la riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari.

Le più interessanti novità riguardano, però , l'art. 2621 "False comunicazioni sociali", così rubricato dopo il presente decreto, che può essere contestato ai seguenti soggetti:
- amministratori;
- direttori generali;
- sindaci;
- liquidatori.

Sulla base della nuova formulazione dell'art. 2639 "Estensione delle qualifiche soggettive", risulta equiparato ai soggetti di cui sopra, anche "chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata" e "chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" in oggetto.

I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., distinguono il reato di false comunicazioni in due casi, quello in cui da tale comportamento derivino danni patrimoniali per i soci e i creditori, dal caso in cui ciò non si verifichi.

Il reato di false comunicazioni si configura quando nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero oppure si ravvisa l'omissione di informazioni sulla situazione economica e patrimoniale, la cui comunicazione è imposta dalle legge.

La punibilità è, comunque esclusa in casi che possiamo definire di minore gravità, vale a dire quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la situazione economica societaria.

Non è, infatti, configurabile il reato di false comunicazioni sociali se:
- le falsità od omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto no...leggi l'articolo per esteso

 

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